Novità nella protezione civile
Si occupano della disinfezione dei veicoli di soccorso, del triage dei pazienti in arrivo negli ospedali, di gestire il centralino telefonico, del tracciamento dei contatti e fanno la spesa per gli anziani: attualmente i militi della protezione civile svolgono in tutto il Paese i compiti più svariati in quello che è a tutti gli effetti l’intervento più importante nella storia della protezione civile. Nel contempo cambiano le loro basi legali.
Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Lo ha deciso il Consiglio federale l’11 novembre 2020. Per la protezione civile, la revisione comporta in particolare una riduzione della durata del servizio obbligatorio e una flessibilizzazione del modello di prestare servizio.
Alcuni aspetti rimangono invariati: anche in futuro sono tenuti a prestare servizio di protezione civile tutti gli uomini di cittadinanza svizzera inabili al servizio militare che risultano idonei al servizio di protezione civile. Come finora possono prestare servizio civile anche volontari, per esempio donne o stranieri domiciliati. Rimangono invariate nella sostanza anche le disposizioni relative agli interventi effettivi, come quelle adottate attualmente nella gestione della crisi sanitaria. Per quanto riguarda la tassa d’esenzione dall’obbligo militare, i giorni di servizio sono ancora computati nella riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, tuttavia sono previste alcune modifiche (vedi riquadro).
Obbligo di prestare servizio, ora soltanto 14 anni
Fino alla fine del 2020, l’obbligo di prestare servizio di protezione civile dura dal 20° al 40° anno d’età. Dal 2021 inizierà nell’anno in cui è stata completata la formazione di base (non prima di aver compiuto 18 anni, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni) e durerà 14 anni o al massimo 245 giorni di servizio, e questo sia per la truppa che per i sottufficiali. I sottufficiali superiori e gli ufficiali invece devono prestare servizio fino al compimento dei 40 anni. Questa maggiore flessibilizzazione comporta anche una maggiore complessità: nella fase transitoria i Cantoni possono ad esempio prevedere una proroga dell’obbligo di servizio per al massimo cinque anni, una misura già adottata in alcuni Cantoni.
Se una parte dell’effettivo non può essere impiegato in un cantone, i militi non incorporati possono essere registrati in una riserva di personale e attribuiti ad un cantone con effettivi insufficienti. Dopo l’incorporazione in un’unità della protezione civile devono assolvere una formazione di base della durata di 10 – 19 giorni in una delle sei funzioni di base seguenti: aiutante della condotta (finora assistente di stato maggiore), addetto all’assistenza, pioniere, cuoco, sorvegliante dell’infrastruttura (finora sorvegliante d’impianto) o sorvegliante del materiale. Per assumere le funzioni speciali (come specialista sanitario o specialista della protezione dei beni culturali) possono assolvere una formazione supplementare di 19 giorni al massimo.
L’istruzione per i quadri, anch’essa di durata massima di 19 giorni, è stata completata con elementi nuovi come il servizio pratico. Esso permette di mettere in pratica, ad esempio nell’ambito di una formazione di base, le competenze acquisite sotto la guida di un istruttore o di un’istruttrice della protezione civile.
Corsi di ripetizione, al massimo 21 giorni l’anno
I corsi di ripetizione (CR) servono a garantire la prontezza operativa della protezione civile e consentono ai quadri di acquisire esperienza pratica nella condotta. La durata minima di un corso di ripetizione è stata portata da due a tre giorni l’anno; tutti i militi della protezione civile possono prestare al massimo 21 giorni di CR all’anno. D’ora in poi gli interventi di pubblica utilità, le misure preventive e i lavori di ripristino dopo una catastrofe verranno eseguiti durante i CR.
Nell’attuale situazione pandemica la protezione civile sta dimostrando grande affidabilità e capacità d’intervento. Grazie alla flessibilizzazione del modello di prestare servizio e all’ottimizzazione nell’ambito dell’istruzione sarà un partner fondamentale per la protezione della popolazione anche in futuro.
Tassa d’esenzione dall’obbligo militare: contano tutti i giorni di servizio prestati
La legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) stabilisce che per il calcolo della riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare debbano essere computati tutti i giorni di servizio prestati nella protezione civile. I militi della protezione civile ricevono il 4 percento di riduzione per ogni giorno di servizio prestato. Questa modifica, che dà seguito alla mozione del consigliere nazionale Walter Müller, verrà fissata nella legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) e in particolare nell’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO), la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2021.
I militi della protezione civile che prestano più di 25 giorni di servizio in un anno potranno riportare il saldo all’anno successivo. Per i giorni di servizio prestati dai sottufficiali superiori e dagli ufficiali oltre il termine dell’obbligo di assoggettamento previsto di 11 anni, sarà rimborsata la tassa d’esenzione per i giorni di servizio di protezione civile prestati.
Ulteriori informazioni:
- Modernizzazione della protezione della popolazione e della protezione civile: il Consiglio federale mette in vigore la legge il 1.1.2021
- Modifica dell’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare